Art. 18.
(Informazione pubblica in materia ambientale).

      1. Le amministrazioni pubbliche assicurano la più ampia pubblicità e divulgazione delle informazioni relative all'ambiente e allo stato dello stesso, adottando le opportune misure organizzative affinché esse siano rese conoscibili e disponibili al pubblico, anche mediante la pubblicazione periodica di relazioni descrittive.